Giudici


Il Tribunale amministrativo federale è dotato di 50-70 posti di giudice (art. 1 cpv. 3 LTAF). Il concetto di “posti di giudice” sta a significare che presso il Tribunale amministrativo federale, a differenza del Tribunale penale federale, la funzione di giudice può essere esercitata anche a tempo parziale (il grado di occupazione minimo è del 50 per cento). L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza il numero preciso di posti di giudice, tenendo conto del minimo e del massimo previsti dalla legge (art. 1 cpv. 4 LTAF). L’ordinanza del 17 giugno 2005 sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale (ordinanza sui posti di giudice) stabilisce che il Tribunale amministrativo federale è dotato di al massimo 64 posti a tempo pieno. In occasione della prima composizione del Tribunale (61,9 posti a tempo pieno distribuiti tra 72 giudici) questo limite massimo non è stato raggiunto.

I giudici del Tribunale amministrativo federale sono eletti dall’Assemblea federale per un mandato di sei anni. Vige il sistema della rieleggibilità; l’unica condizione posta dalla legge è il diritto di voto in materia federale (art. 8 cpv. 2 LTAF). Il mandato di sei anni termina anticipatamente in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento, di ritiro o di destituzione.

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